Logo Coop

Regolamento per l'accesso e la gestione degli alloggi assistiti per anziani e disabili della struttura polifunzionale "Luigi Cervi" del territorio comunale di Albinea

aggiornato e approvato dal CdA di Albinea Casa Insieme SpA in data 20/01/2014

 

 

 

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso e di gestione degli alloggi assistiti della struttura polifunzionale per anziani “Luigi Cervi” sita in Albinea, via Togliatti n 6.

Gli alloggi assistiti sono costituiti da un gruppo di n.12 appartamenti, per un totale di 23 posti letto, situati al primo piano della suddetta struttura.

Dieci appartamenti costituiscono un servizio a carattere residenziale permanente e continuativo di interesse pubblico, destinato ai soggetti di cui al successivo art. 2 del presente Regolamento.

Due appartamenti sono riservati ad assegnazioni a seguito di liberalità e secondo modalità definite con separato atto.

 

Art. 2 – Destinatari

1. Gli alloggi assistiti si collocano all'interno della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio comunale di Albinea, di cui 8 destinati alle persone anziane e 2 destinati ad invalidi o diversamente abili, con limitata autonomia,  bisognose di bassa o media protezione socio-sanitaria, oppure con grave compromissione dell’autonomia, purchè con adeguata assistenza garantita, come di seguito meglio individuate:

  • persone con più di 65 anni
  • persone in età compresa tra 18 e 65 anni con certificazione di invalidità pari o superiore al 67% 

Sono considerate "persone con limitata autonomia" quelle con compromissione parziale delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione e con difficoltà di autotutela.

2. La condizione di limitata autonomia, con conseguente necessità di bassa o media protezione socio-sanitaria e l’adeguatezza dell’assistenza, in caso di necessità di alta protezione sanitaria, vengono valutate dall’apposita Commissione, come specificato nel successivo articolo 8, comma 3.

3. Quando la richiesta di accesso al Servizio è fatta per una coppia o famiglia, almeno 1 componente del nucleo deve avere i requisiti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

 

Art. 3 Finalità

1. Gli alloggi assistiti, che costituiscono un servizio residenziale comunitario composto da unità abitative autonome, integrate da ambienti comuni e servizi collettivi di supporto, hanno lo scopo di:

  • garantire la domiciliarità nel rispetto del bisogno di privacy e di mantenimento dell’identità personale;
  • migliorare la qualità della vita dei soggetti fruitori del servizio, sollecitando azioni quotidiane di gestione di sé allo scopo di limitare la dipendenza da altri e di scoraggiare atteggiamenti passivi e di delega;
  • prevenire l’isolamento e l’emarginazione favorendo rapporti interpersonali e relazioni affettive, mutuo aiuto e collaborazione tra gli ospiti;
  • evitare o ritardare il ricovero definitivo in Casa Residenza Assistita (C.R.A.), garantendo alla persona la permanenza nel  proprio territorio ed ambiente di vita, anche se in edificio differente dalla propria originale abitazione, con  il supporto di un’assistenza qualificata ed integrata con altri servizi e con le risorse del territorio;
  • supportare e favorire il mantenimento delle relazioni affettive di tipo familiare e parentale, contrastandone la frammentazione.

 

Art. 4 Tipologia dell’Utenza

1. Il servizio si rivolge ai soggetti di cui al precedente art. 2, singoli o in nucleo che, pur conducendo una vita parzialmente autonoma, necessitano di servizi di protezione e di appoggio in un ambiente controllato e protetto, privo di barriere architettoniche.

2. Non possono pertanto fruire di tale servizio coloro che:

  • provengono o sono già assistiti dai servizi psichiatrici, o presentano disturbi di prevalente natura psichiatrica tali da risultare incompatibili con l’organizzazione e le finalità del servizio;
  • sono colpiti da forme involutive senili nelle fasi della malattia che richiedono la vigilanza durante la giornata, anche per brevi periodi, se non garantita da un familiare/assistente;
  • tutti coloro per i quali la Commissione tecnica di cui al successivo art. 8, comma 2, non ha dato parere positivo;
  • tutti coloro per i quali la Società non ha ritenuto opportuna l’ammissione poiché non sono state fornite necessarie garanzie di solvibilità per quanto al pagamento della retta o altro giustificato motivo.

 

Art. 5 Personale addetto

1. All’interno degli alloggi assistiti opera:

  • personale addetto alle prestazioni di assistenza alla persona (operatori socio-assistenziali e socio-sanitari), con una presenza fissa in alcuni momenti della giornata ed una presenza programmata in relazione alla tipologia  di utente e di richiesta effettuata;
  • personale sanitario dei servizi sanitari dell'AUSL per le prestazioni sanitarie di cui necessitano gli ospiti residenti;
  • personale addetto alle pulizie delle singole unità abitative e degli spazi comuni;
  • personale referente di coordinamento del servizio

2. Presso gli alloggi possono operare anche volontari, per consentire un maggior collegamento con l’ambiente esterno, per offrire stimoli ed opportunità diverse agli ospiti e per integrare e sostenere l’intervento delle figure professionali sopra indicate.

 

Art. 6 Caratteristiche degli alloggi assistiti

1. Lo stabile di due piani di Via Togliatti n. 6, servito da un ascensore e collegato alla C.R.A. ed al Centro Diurno, si compone di n. 12 alloggi di cui n. 2  per singoli, n. 4 doppi con camere singole, n. 5 doppi con camera doppia e n.1 triplo con camera singola con bagno e camera doppia con bagno, situati al primo piano, privi di barriere architettoniche ed integrati da spazi comuni quali un ampio soggiorno/sala da pranzo allo stesso piano e un’ampia terrazza che si affaccia sul giardino. Entrambi i piani dispongono di percorsi coperti di collegamento con tutti i servizi della C.R.A. e del C.D. Ogni alloggio è dotato di soggiorno con angolo cottura, servizio igienico dimensionato per ospitare utenti con disabilità, camera da letto ed una loggia coperta di uso esclusivo (escluse le due camere singole). 

2. La palazzina è dotata di un accesso indipendente da via Togliatti e si affaccia a Ovest della zona cortiliva della C.R.A., con accesso diretto ad un ampio spazio di verde attrezzato.   

3. Gli alloggi sono arredati con mobili che garantiscono comfort e sicurezza ed aiutano l’ospite a sentire l’ambiente come domestico e accogliente.

4. L’alloggio assistito rappresenta a tutti gli effetti la casa dell’anziano per cui è consentita: 

a) la collocazione di elementi d’arredo e suppellettili ritenuti familiari e quindi indispensabili per le persone ospitate, i quali dovranno comunque essere compatibili con la struttura, previa autorizzazione dell’Ente gestore; 

b)  l’accoglienza di visitatori temporanei quali familiari ed amici per mantenere vive le relazioni interpersonali, previa autorizzazione dell’Ente gestore in caso di necessità di permanenza notturna.

 

Art. 7 Prestazioni e servizi

1. Agli ospiti degli alloggi assistiti sono assicurate dagli operatori addetti al servizio, nel rispetto dei piani assistenziali personalizzati e delle loro richieste, le seguenti prestazioni e servizi: 

  • Un sistema di protezione  diurna e notturna che garantisce sicurezza agli ospiti per i bisogni previsti dal PAI.
  • interventi assistenziali programmati sulla base delle effettive necessità di ogni individuo;
  • l’organizzazione degli accessi al servizio infermieristico distrettuale, in base agli accordi vigenti con l’Azienda USL, ed al medico di medicina generale;
  • assistenza infermieristica fornita dell’Ente gestore
  • la fornitura di pasti (colazione, pranzo e cena) su richiesta dell’interessato e/o qualora il suo grado di autonomia non ne garantisca la preparazione;
  • il servizio di consegna di generi alimentari;
  • palestra e trattamenti di benessere alla persona;
  • il lavaggio della biancheria e stireria intima personale;
  • il lavaggio e stireria della biancheria dell’appartamento;
  • posto auto coperto interrato;
  • il trasporto mediante personale assegnato al servizio nelle situazioni che lo richiedono, o con la collaborazione di associazioni di volontariato;
  • la gestione dei rapporti con i familiari ed il sostegno della rete amicale;
  • il segretariato sociale;
  • la pulizia degli ambienti comuni e degli ambienti di vita individuali secondo il bisogno;
  • l’organizzazione di iniziative di mobilizzazione, socializzazione, ricreative e occupazionali, interne ed esterne alla struttura
  • podologo
  • parrucchiere
  • tv satellitare

2. Per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni e servizi di cui al precedente comma 1 si fa riferimento all’articolo 15 del presente Regolamento.

 

Art. 8 Ammissioni

1. L’ammissione agli alloggi assistiti avviene a seguito di presentazione di specifica domanda scritta: il modulo è scaricabile dal sito (Società) o www.comune.albinea.re.it  o ritirabile presso l’ufficio Urp o il Servizio Sociale del Comune di Albinea. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e da un familiare o da altro soggetto, purché delegato o legalmente autorizzato e presentata presso il Servizio Sociale.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • certificato del medico curante attestante le patologie prevalenti del richiedente e ogni altro referto medico utile;
  • eventuale verbale di invalidità civile;
  • altra documentazione ritenuta utile.

3. La domanda verrà successivamente trasmessa e sottoposta alla referente Commissione tecnica, composta dall’Assistente sociale comunale, da un referente della gestione della struttura e dal medico della stessa.

La Commissione provvederà a:

  • alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2; 
  • ad effettuare uno o più colloqui con il soggetto richiedente/beneficiario e/o alla visita presso il suo domicilio, qualora lo ritenesse necessario;
  • alla valutazione del grado di limitazione dell’autonomia del/i richiedente/i, del conseguente livello di bisogno di protezione socio-sanitaria, dell’adeguatezza dell’assistenza in caso di ospite con alto livello di compromissione dell’autonomia  e all’attribuzione del relativo punteggio in base ai criteri di valutazione e priorità riportati nell'allegato “A” del presente Regolamento;

 

Art. 9 Lista di attesa

A seguito dell’attribuzione del relativo punteggio ad ogni domanda presentata, di cui al precedente articolo 8, comma 3, l’Ente Gestore provvede ad inserire il nominativo all’interno della lista di attesa, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato “A”.

La lista di attesa è aggiornata dall’Ente Gestore a fronte del ricevimento di nuove domande e/o a seguito di segnalazioni da parte dei richiedenti in attesa di assegnazione, di ogni significativo cambiamento relativo i criteri di valutazione e priorità riportati nell'allegato “A” del presente Regolamento, tale da ipotizzare la modifica del relativo punteggio assegnato alla domanda.

In base alla disponibilità di posti l’Ente Gestore provvede a contattare i nominativi aventi diritto in base alla tipologia degli alloggi disponibili e al numero di posti disponibili: a tal fine, nel caso in cui siano trascorsi più di mesi 6 dalla data della domanda, l’Ente Gestore provvede a richiedere alla Commissione tecnica  l’aggiornamento rispetto al grado di compromissione dell’autonomia dell’ assistito ed al conseguente livello di bisogno di protezione socio-sanitaria.

All’assegnazione dell’alloggio provvede l’Ente Gestore; l’eventuale proposta di abbinamento degli assegnatari, viene effettuata  dall’Ente Gestore degli Alloggi Assistiti, che sarà tenuto a coniugare le esigenze assistenziali e gestionali dei soggetti ospitati, al fine di proporre situazioni di convivenza compatibili e sostenibili. L’Ente Gestore, su richiesta della persona contattata per l’ingresso in un appartamento soggetto a convivenza può riservarsi di assegnare l’alloggio  destinato a più persone ad una persona sola, purché questa si impegni al pagamento di una retta maggiorata.

L'autorizzazione all'ingresso negli alloggi viene rilasciata dall’Ente gestore inizialmente in via temporanea per mesi 3 (periodo di prova) e successivamente in via definitiva.

All’autorizzazione provvisoria di mesi 3 non consegue la definitiva nel caso in cui:

  • si verifichino una o più delle condizioni previste all’art. 12 del presente Regolamento;
  • l’assegnatario rinunci all’assegnazione definitiva.

 

Art. 10 Momentanea non disponibilità all’ingresso.

1. E’ prevista la possibilità di rinunciare momentaneamente all’assegnazione dell’alloggio, pur rimanendo in lista di attesa, per i soggetti che al momento della chiamata per l’ingresso sono ricoverati in ospedale o in struttura assimilabile. La condizione suddetta deve essere provata da adeguata certificazione sanitaria presentata all’ Ente Gestore.  

2. E’ prevista altresì, per contro, la possibilità di accettare l’assegnazione dell’alloggio anche nel caso di soggetti momentaneamente ricoverati in struttura ospedaliera o assimilabile, a fronte del pagamento  della retta mensile di riferimento e di ogni ulteriore eventuale prestazione aggiuntiva.

 

Art. 11 Accettazione / Rinunce

Di norma entro sette giorni dalla chiamata della Struttura, l’assegnatario o il familiare referente decide se accettare l’ingresso o rinunciare.

L’accettazione/rinuncia va formalizzata in forma scritta direttamente presso la Struttura.

Al momento dell’accettazione l’assegnatario o il soggetto delegato e un familiare/referente,  devono sottoscrivere il contratto di fornitura del servizio ed il presente regolamento di gestione.

L’eventuale rinuncia comporta l’esclusione dalla lista di attesa.

Se entro sette giorni dalla chiamata non viene formalizzata la rinuncia, l’ente Gestore procede a contattare il nominativo successivo ed a cancellare dalla lista d’attesa l’avente diritto precedente, comunicandolo per iscritto allo stesso.

 

Art. 12 Dimissioni

E' prevista la dimissione di un ospite qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l’ammissione ed in caso di perdita dell’autosufficienza tale da non rientrare più nella casistica prevista nell’art. 2 o qualora non venga più garantita adeguata assistenza in caso di ospite con necessità di alta protezione sanitaria e/o assistenziale.

La valutazione del grado di perdita di autonomia ed autosufficienza e dell’adeguatezza dell’assistenza viene effettuata dalla Commissione di cui all’art. 8, comma 2, del presente Regolamento. 

La dimissione dal servizio è comunicata in forma scritta dall’Ente gestore; l’assegnatario ha l’obbligo di lasciare libero l’alloggio entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

E' inoltre prevista la dimissione dall’alloggio assistito in caso di:

  • assenza prolungata e consecutiva di tutti i componenti del nucleo assegnatario per più di 4 mesi, o, per periodi non continuativi, per un totale di più di 6 mesi, nell’arco di un anno, fatto salvo casi di forza maggiore, da valutare tramite la Commissione di cui all’art.8, comma 2, del presente Regolamento;
  • ripetuta violazione degli obblighi indicati all’art. 16 del presente Regolamento;
  • mancato versamento della retta mensile e delle eventuali tariffe aggiuntive per oltre due mesi consecutivi;
  • rifiuto della richiesta di mobilità di cui all’art.13, senza giustificato motivo.

 

Art. 13 Trasferimenti interni

1. E’ prevista la possibilità di richiesta di trasferimento da un alloggio ad un altro su richiesta dell’interessato, solo nel caso in cui la stessa sia motivata dall’ingresso o dall’uscita di un familiare/assistente nel nucleo familiare; l’accoglimento di tale richiesta è a discrezione dell’Ente gestore.

2. Per contro, a fronte di riduzione del numero degli occupanti l’alloggio, l’Ente Gestore  si riserva il diritto di effettuare un cambio, nel caso in cui vi fosse disponibile un alloggio più adeguato; in seconda istanza, qualora non vi fosse al momento la risorsa disponibile,  l’assegnatario può continuare ad occupare l’alloggio di sua pertinenza, fino a quando non si rendesse possibile effettuare il cambio alloggio. Gli assegnatari non possono in alcun modo rifiutare la mobilità richiesta dall’Ente. In caso di diniego, l’Ente Gestore provvederà ad intraprendere le necessarie procedure per la dimissione dell’assegnatario.

3. A fronte di riduzione del numero degli occupanti l’alloggio, l’Ente Gestore può altresì  proporre un nuovo inserimento nell’alloggio ove si fosse liberato un posto, avvalendosi della Commissione di cui all’art. 8, comma 2. Tale ipotesi verrà valutata in forma residuale, nel caso in cui non fossero percorribili le casistiche di cui al precedente comma 2.

 

Art. 14 Trasferimento in CRA

Viene assicurata all’assegnatario la priorità nel passaggio da alloggio assistito a posto privato di C.R.A. (modalità tecniche da declinare in conformità con il regolamento di accesso ai posti privati di casa protetta).

 

Art. 15 Rette

1. Gli assegnatari degli alloggi assistiti sono tenuti al pagamento di una retta mensile fissa, stabilita unilateralmente  al 30 Giugno di ogni anno dall’Ente Gestore, che comprende le seguenti prestazioni e servizi di base:

  • l’utilizzo degli alloggi assistiti e degli arredi interni, degli spazi comuni e dell’area cortiliva esterna;
  • le  utenze (acqua, riscaldamento, luce, smaltimento rifiuti, televisione, telefono, ecc.);
  • la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, degli arredi e delle attrezzature;
  • la pulizia ed il rigoverno giornaliero ordinario dell’appartamento;
  • la pulizia straordinaria dell’alloggio con frequenza mensile;
  • la pulizia ed il rigoverno giornaliero  degli spazi comuni;
  • il servizio lavanderia per la biancheria piana;
  • il servizio lavanderia per la biancheria intima;
  • la fornitura di prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, con esclusione dei prodotti per l’incontinenza.
  • le prestazioni assistenziali di base in via generale assicurate a tutti gli ospiti secondo quanto contenuto nel PAI di ciascun ospite.
  • la gestione amministrativa del servizio e delle attività di socializzazione e tempo libero;
  • servizio di cortesia quotidiano (passaggio quotidiano di un operatore od incaricato dall’Ente in ogni alloggio);
  • l’accesso alla palestra.

La retta mensile per posto letto valida fino al 31 Dicembre 2015 è fissata dall’Ente gestore ed è riportata nell’Allegato B).

2. Oltre alla retta mensile, l’utente sarà tenuto pure al pagamento di altre tariffe, anch’esse fissate dall’ente Gestore il 31 Dicembre di ogni anno, riferite ad ulteriori servizi a pagamento a richiesta (vedi Allegato B), quali:

  • fornitura del pasto servito in sala da pranzo al primo piano al mattino, mezzogiorno e sera.
  • aiuto e supervisione nel momento dell’alzata, della coricata  durante la giornata
  • aiuto per l’igiene personale, il bagno settimanale, la mobilizzazione;
  • pulizie dell’alloggio straordinarie richieste dall’utente o decise dall’Ente Gestore;
  • trasporti (“auto amica”).
  • segretariato sociale.
  • posto auto situato nell’interrato riservato solo ed esclusivamente per l’auto dell’utente.

3. Le ulteriori prestazioni non comprese fra quelle sopra elencate (es: parrucchiere, barbiere, podologo, giornalaio, ecc.) saranno regolate in base alle convenzioni stabilite con l’Ente Gestore. Eventuali prestazioni richieste al di fuori di tali convenzioni saranno regolate direttamente dagli assegnatari.

4. In caso di decesso di un componente del nucleo che occupa un alloggio con camera doppia (appart. N°4-6-10-11), il restante componente ha diritto a permanere nell’appartamento, senza modificazione della retta mensile di riferimento fino al momento in cui non sia possibile una delle seguenti soluzioni:

  • trasferimento in un appartamento con camera singola (appart. N° 1-2-3-5-7-8-9-12) nel caso in cui ne risultasse la disponibilità contemporaneamente alla perdita del proprio congiunto, con precedenza sull’eventuale nominativo avente diritto in lista d’attesa;
  • assegnazione di un nuovo inserimento proposto dall’Ente Gestore, con cui dividere l’appartamento (articolo 13 comma 3);
  • l’Ente Gestore, qualora l’interessato non ritenesse opportuna, per comprovati e documentati motivi, nessuna delle due possibilità prospettate e richiedesse di permanere nell’appartamento occupato, si riserva di accogliere la richiesta di continuare ad occuparlo purché l’interessato si impegni al pagamento della retta indicata nell’Allegato A).

5. La retta mensile fissa e le altre tariffe aggiuntive, devono essere versati entro il 10 di ogni mese. 

6. Al momento dell’ingresso, l’assegnatario è tenuto a versare a titolo di cauzione un importo pari a n.3 mensilità.

7. La retta è da intendersi a persona e non è in alcun modo equiparabile ad un canone mensile di locazione.

8. In caso di adeguamento delle tariffe entro il 30 Giugno di ogni anno,  gli assegnatari non avranno alcun diritto di contestazione e/o opposizione ed essi ne saranno tenuti al pagamento dal momento della comunicazione della entrata in vigore . 

9. Qualora l’Ente Gestore non provveda all’adeguamento delle rette entro il 31 Dicembre di ogni anno , si applicano  i valori fissato per l’anno precedente, salvo l’adeguamento ISTAT da applicare al 100%.

 

Art. 16 Comportamento da mantenersi negli alloggi assistiti

1. Gli ospiti degli alloggi assistiti sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento:

  • garantire la buona convivenza  con l’ospite con cui si condivide l’appartamento;
  • mantenere  rapporti di buon vicinato con tutti gli altri assegnatari degli alloggi assistiti;
  • servirsi dei beni e degli spazi comuni degli alloggi assistiti, del Centro Diurno e della Casa Residenza per Anziani con diligenza, attenendosi alle indicazioni fornite dal personale;
  • curare la pulizia e l’ordine dell’alloggio assegnato e rispettare i locali e gli spazi di uso comune;
  • astenersi da condotte che possano arrecare disturbo o molestia; 
  • avvisare il personale preposto in caso di assenza notturna; per contro, la comunicazione dell’assenza solo diurna è opportuna ma non vincolante;

2. Devono evitare inoltre di:

  • occupare i luoghi di passaggio e comuni con oggetti e materiale di qualsiasi tipo;
  • detenere materiale infiammabile o materie comunque pericolose, sia nell’alloggio che nei locali comuni;
  • tenere animali domestici che possano arrecare disturbo al convivente e/o ai vicini salvo il parere definitivo dell’Ente Gestore;
  • stendere o depositare all’esterno delle finestre e negli spazi comuni biancheria, indumenti, utensili ed oggetti qualsiasi;
  • far accedere al servizio persone estranee al di fuori della cerchia parentale e amicale, senza previa autorizzazione dell’Ente Gestore;
  • fumare all’interno degli alloggi e nell’intera struttura.

 

Art. 17 Clausola di salvaguardia - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Albinea Casa Insieme SpA.

La prima applicazione di quanto previsto dal presente regolamento avviene in via sperimentale e sarà oggetto di specifica verifica entro un anno dalla sua approvazione.

Prossimi eventi

Nessun evento